Credito d’imposta per investimenti nuovi

La Legge del 27 dicembre 2019 n.160 all'articolo 1 commi da 185 a 197, ha previsto un credito d'imposta alle imprese che, a decorrere dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello stato.

Con la Risoluzione ministeriale del 13 gennaio 2021 sono stati pubblicati i codici tributo da utilizzare per i crediti d'imposta attinenti agli investimenti in beni strumentali nuovi.

La misura dell'agevolazione varia in base alla tipologia dei beni oggetto dell'investimento e prevede l'esclusione del credito d'imposta per l'acquisto di alcune tipologie di beni tra cui: veicoli e altri mezzi di trasporto a motore indicati all'articolo 164, comma 1 del TUIR; beni che hanno un coefficiente di ammortamento ai fini fiscali inferiore al 6,5%; fabbricati e costruzioni; beni elencati nell'allegato 3 della Legge del 28 dicembre 2015 n. 208 e beni gratuitamente devolvibili.

L'aggiornamento di GIS Contabilità rilasciato lo scorso 14 gennaio comprende gratuitamente il programma del calcolo del credito d'imposta di cui sopra. Per la gestione di questo credito d'imposta è stata realizzata e resa disponibile su tutte le installazioni di GIS una specifica voce di menu che permette il calcolo del nuovo credito e il suo trasferimento in automatico in F24.

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20210114 credito imposta nuovi investimenti

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