Istanza credito d'imposta per adeguamento e sanificazione
Gli articoli 120 e 125 del Decreto Rilancio (D.L. 34 del 19 maggio 2020) hanno introdotto un credito d'imposta a fronte delle spese sostenute per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione dedicato alle imprese rientranti negli ambiti di attività previsti dal Decreto Legge stesso, finalizzato a fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza sanitaria connessa al Covid-19.
Per ottenere il credito d'imposta previsto dal Decreto Rilancio è necessario presentare domanda all'Agenzia delle Entrate in modalità telematica, autocertificando la sussistenza dei requisiti prescritti. La domanda potrà essere inviata per un periodo limitato a partire dal 20 luglio 2020 e fino al termine del 7 settembre 2020, come stabilito dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (prot. n. 259854/2020).
Il credito d'imposta potrà essere utilizzato in compensazione o ceduto, anche parzialmente, a soggetti terzi, mediante un apposito codice tributo. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario già delegato al servizio del "cassetto fiscale" o ai servizi per la fatturazione elettronica, o con apposita delega.
Il software "Istanza credito d'imposta per adeguamento e sanificazione" realizzato dalla Ranocchi Software si installa all'interno della Console Telematica e consente di verificare, se previsti, la sussistenza dei requisiti di accesso al credito d'imposta da parte dell'azienda cliente, prima di predisporne l'istanza e il relativo invio.
Per ogni istanza inviata, in presenza di GIS Parcellazione, il modulo "Istanza credito d'imposta" carica lo specifico movimento da fatturare nella scheda del cliente. Per le aziende non gestite in contabilità il modulo consente la predisposizione manuale delle istanze.
Una volta certificato dall'Agenzia delle Entrate il credito d'imposta spettante, GIS monitorerà l'utilizzo dello stesso riportandolo automaticamente nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, specificando sia la quota compensata in F24 sia la quota eventualmente ceduta.